La Legge n. 135 del 1990 stabilisce che la condizione di sieropositivo non possa essere motivo di discriminazione nel mondo del lavoro, della sanità, della scuola e dello sport. In particolare, è vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare lo stato di sieropositività nei dipendenti o nelle persone in vista di una possibile assunzione. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste in generale dallo Statuto dei Lavoratori.
Va tuttavia segnalata l’estrema difficoltà di dimostrare in sede legale un atteggiamento discriminatorio del proprio datore di lavoro o dell’incaricato alla selezione del personale, a causa della grande discrezionalità di cui godono nella scelta dei propri dipendenti e collaboratori. In assenza di una prova scritta (difficilmente reperibile) o della testimonianza dei colleghi (spesso altamente improbabile dato il frequente stato di soggezione nei confronti del datore di lavoro e il timore di ritorsioni) il soggetto discriminato nell’ambito lavorativo si trova spesso nell’impossibilità di far valere le proprie ragioni.
Attualmente infatti il meccanismo procedurale prevede che sia il soggetto leso a fornire la prova dell’avvenuta discriminazione. Da più parti è stata richiesta una legge che preveda quella che viene definita “inversione dell’onere della prova,” ponendo così a carico del datore di lavoro il compito di dover produrre prove a sua discolpa.





