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Il diritto alla riservatezza per il sieropositivo

I dati relativi alla salute di una persona sono tutelati dalla così detta legge sulla privacy, il Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) con le sue successive integrazioni e modificazioni. Questa legge prevede che il trattamento dei dati che si riferiscono allo stato di salute di un individuo avvenga con il consenso espresso dell'interessato oppure sia legittimato da un’apposita legge.

Il medico e gli operatori sanitari che acquisiscono notizie di carattere riservato sul paziente sono quindi obbligati a gestire tali informazioni con la massima riservatezza. Sono in particolare coperte dalla legge sulla privacy sia le condizioni di salute del paziente sia le informazioni relative alla sua sfera privata (come l’orientamento e il comportamento sessuale, considerati dati “sensibili”).

I medici e gli operatori sanitari sono inoltre soggetti alle disposizioni del codice penale (art. 622) e alle regole stabilite dal Codice di deontologia professionale sul segreto professionale che prevedono sanzioni in caso di violazione degli obblighi del segreto professionale.

Anche la Legge n. 135 del 1990, in materia di HIV e AIDS, prevede il diritto del soggetto sieropositivo di veder rispettata la propria riservatezza nel corso dei trattamenti e dell’assistenza prestata dagli operatori sanitari. Ogni dato raccolto durante le indagini cliniche e la natura e i risultati delle stesse devono restare pertanto confinati nel ristretto ambito del personale medico e infermieristico adibito alla cura. In particolare l’esito del test HIV deve essere comunicato solo al diretto interessato e deve essere custodito adottando tutti gli accorgimenti necessari a evitare che altri soggetti, e in particolare il pubblico, possano venirne a conoscenza.

L’unica eccezione prevista a questi principi si può verificare per esigenza di tutela della salute pubblica. Qualora ad esempio un soggetto sieropositivo non volesse avvertire il partner sessuale del rischio di contagio e dovesse assumere comportamenti pericolosi in tal senso, il personale medico potrebbe essere legittimato a prendere provvedimenti finalizzati a impedire la diffusione dell’infezione e il contagio dell’altra persona.